Proroga dello stato di emergenza relativi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, è stato prorogato al 21 novembre 2021 il termine (in precedenza al 21 novembre 2020 a seguito dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 dicembre 2019 n. 621 - art. 8 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2019) per la sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti danneggiati a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio delle città metropolitana di Genova, delle Province di Savona e di La Spezia nel periodo dal 14 ottobre all’8 novembre 2019.
All'art. 8 dell’Ordinanza viene stabilito che “detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito (…) hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.”
Principali caratteristiche della sospensione
Modalità di applicazione
I soggetti e/o le imprese titolari di mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing relativi a edifici sgomberati/danneggiati anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere la sospensione sino al termine dello stato di emergenza ovvero sino al 21 Novembre 2021, delle rate dei mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing in essere – optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale – previa presentazione di autocertificazione del danno subito e successive modificazioni e integrazioni.
Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento a medio e lungo termine/leasing in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.
Destinatari dell’iniziativa:
- Clienti Privati – mutui ipotecari e fondiari
- Clienti Imprese – mutui e finanziamenti a medio lungo termine (ipotecari, fondiari e chirografari), leasing
La domanda dovrà essere presentata preferibilmente entro il 31 ottobre 2021 e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (21 novembre 2021). sottoscrivendo l’apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende adire (intera rata o solo quota capitale). La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti i mutuatari e dovrà essere corredata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni e integrazioni.
Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui/finanziamenti a medio e lungo termine /leasing si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
Si specifica che sul debito residuo del mutuo/finanziamento a medio e lungo termine/leasing in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento e per un periodo massimo di 15 anni, ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing, qualora la stessa sia inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà il rimborso delle rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario previsto dal mutuo con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati.
Nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi, calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa, alle scadenze pattuite ed al termine del periodo di sospensione originario riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo/finanziamento a medio lungo termine /leasing.
In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.
Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre rivolgersi alla filiale presso la quale è intrattenuto il mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing.
Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione
A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate di un finanziamento riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione relativa al mutuo e una simulazione relativa all’ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.
Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell’intera rata
A seguito dell’avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del mutuo, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo). Al termine della sospensione il cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo a tasso fisso
Mutuo erogato a gennaio 2018
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,65%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.01.2021, dopo il pagamento della rata n. 33
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 88.125,63 euro
Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni
Sospendendo il pagamento di dodici rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 1.454,07euro.
Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 24,33 euro al mese.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell’ammontare
degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.454,07euro.
L’esempio sopra riportato non considera eventuali precedenti sospensioni concesse dalla Banca.
Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale
A seguito dell’avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del
periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del finanziamento. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso
Mutuo erogato a gennaio 2018
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,65%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.01.202, dopo il pagamento della rata n. 33
Durata sospensione: 12 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 88.125,63 euro
Sospendendo per dodici rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 1.454,07euro.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 121,17 euro.
La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di dodici mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.454,07euro.
L’esempio sopra riportato non considera eventuali precedenti sospensioni concesse dalla Banca.
Informativa Polizze Assicurative distribuite dalla banca
Qualora avesse sottoscritto una polizza abbinata al Finanziamento oggetto di sospensione e si fosse verificato uno degli eventi coperti dall’assicurazione (ad es. perdita impiego, invalidità totale permanente, decesso dell’assicurato), potrà denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa di riferimento ed ottenere la liquidazione di quanto previsto. La Parte Finanziata prende atto che - qualora in relazione al Finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa a copertura di uno o più dei seguenti rischi: incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del Finanziamento derivante dal presente atto di sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni. L’operazione di sospensione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del Finanziamento come modificato con il presente atto. Per il rischio incendio, in caso di
prolungamento della durata del mutuo, la polizza resta operante ma la sua durata non potrà superare complessivamente 18 mesi dalla scadenza originaria.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad una filiale Intesa Sanpaolo.
Condividi tramite