Rapporti Dormienti

29.03.2024

 

 

Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il “Regolamento di attuazione dell’art.1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n.266 in materia di depositi dormienti” (D.P.R. 22.6.2007 n.116) che ha definito il quadro normativo in materia di rapporti dormienti.

 


A quali tipologie di rapporti si applica la normativa in materia di depositi dormienti?
La normativa in materia di depositi dormienti si applica alle seguenti categorie di rapporti, a condizione che il valore dei beni sia superiore a 100 euro:

  • deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio conti correnti, libretti di risparmio nominativi e/o al portatore, certificati di deposito)
  • deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
  • contratto di assicurazione di cui all'art.2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, nr.209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata.

La normativa si applica altresì agli assegni circolari prescritti indipendentemente dal valore degli stessi con le particolarità sotto riportate.

 

Quando un rapporto diviene “dormiente”?
Un rapporto diviene “dormiente” allorchè non sia stata effettuata sul rapporto alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare (o di terzi da questo delegati), per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari.
Non rilevano le operazioni effettuate dall’intermediario nell’ambito dell’ordinaria gestione del rapporto, quali ad es. l’accredito degli interessi o l’incasso di cedole e dividendi per i titoli depositati a custodia e amministrazione nonché l’invio al cliente di rendicontazioni o informazioni relative al rapporto; unica eccezione è rappresentata dalle operazioni eseguite dall’intermediario a fronte di ordini continuativi impartiti dal cliente (ad esempio la domiciliazione delle utenze).

 

Quali sono gli adempimenti a carico delle banche?
Il Regolamento di attuazione su indicato prevede che, una volta che un rapporto sia divenuto “dormiente”, la banca invii al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati - l'invito ad impartire disposizioni, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della lettera, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti ad un fondo pubblico.

 

Cosa si può fare per evitare l’estinzione del rapporto?
Per evitare l’estinzione del rapporto è necessario che, entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata, il titolare del rapporto o un terzo da questo delegato effettui, a valere sul rapporto, un'operazione o una movimentazione. L’estinzione viene evitata anche se il titolare si limita a comunicare per iscritto la sua intenzione di continuare a mantenere in essere il rapporto. Tale comunicazione, al pari delle operazioni disposte dal cliente, o da terzi delegati, interrompono e fanno decorrere ex novo il termine decennale.

 

Particolarità relative ai rapporti al portatore
Per i rapporti al portatore, non essendo possibile individuare con certezza il soggetto cui inviare la lettera raccomandata, viene predisposto, con aggiornamento mensile, un avviso contenente i dati dei depositi al portatore divenuti dormienti nel periodo di riferimento. L’elenco è consultabile presso le filiali e sul sito internet della banca. Il termine di 180 giorni entro il quale il possessore può impartire disposizioni per evitare l’estinzione del rapporto decorre dalla data riportata su tale avviso.

 

Cosa succede se il rapporto si estingue?
Trascorso il termine di 180 giorni senza che il cliente abbia effettuato alcuna operazione o movimentazione del rapporto, la banca deve procedere all’estinzione del rapporto e le somme e valori ivi depositati sono trasferiti al Fondo pubblico, di cui all’art. 1, comma 345, legge 23 dicembre 2005, n.266, la cui gestione è affidata ad una Commissione nominata con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Particolarità relative agli assegni circolari
La banca, inoltre, al 31 di marzo di ogni anno comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’importo degli assegni non riscossi il cui termine di prescrizione triennale è scaduto al 31 dicembre dell’anno precedente. La banca devolve al Fondo pubblico gli importi dei predetti assegni entro il successivo 31 maggio, sempreché gli stessi non siano stati rimborsati al richiedente l’emissione dell’assegno circolare.
Resta fermo il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare di domandare al Fondo pubblico la restituzione dell’importo versato entro i dieci anni dalla data di emissione del titolo.

 

Entro il 31 marzo 2024 la Banca trasmetterà al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco dei rapporti “dormienti” ai sensi del DPR n. 116/2007 per i quali entro il 31 dicembre 2023 si sono verificate le condizioni per l’estinzione e l’elenco degli assegni prescritti nell’anno 2023. L’elenco sarà pubblicato anche sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze e sul sito della Consap.