Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22.11.2021, è stato prorogato per 6 mesi, ovvero sino al 22 aprile 2022 (in precedenza al 22 ottobre 2021) lo stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre (Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 novembre 2020, n. 710 art. 6 e del 23 febbraio 2021, n. 745 – art. 1 che ha esteso gli effetti di cui all’art. 6 dell’Ordinanza n. 710/2020 ai territori di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020). Conseguentemente è stato prorogato il termine per la sospensione delle rate dei mutui in capo ai soggetti residenti o aventi sede legale e operativa, danneggiati in conseguenza degli eventi meteorologici che nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 hanno colpito il territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, città metropolitana di Torino, comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, provincia di Imperia, comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia di La Spezia nella Regione Liguria.
Principali caratteristiche della sospensione
Modalità di applicazione
I soggetti e/o le imprese che abbiano residenza o sede legale/operativa in uno dei comuni situati all’interno dei territori individuati con Delibere del Consiglio dei Ministri del 22 Ottobre 2020 e del 23 dicembre 2020 (Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, città metropolitana di Torino, comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, provincia di Imperia, comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia di La Spezia nella Regione Liguria) e che siano titolari di mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing stipulati antecedentemente al 3 ottobre 2020 e attualmente in essere con Intesa Sanpaolo, relativi a edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di richiedere la sospensione, per ulteriori 6 mesi, del pagamento delle rate sino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile danneggiato e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza ovvero sino al 22 aprile 2022, delle rate dei mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing in essere – optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale – previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Banca ha esteso le disposizioni previste dall’Ordinanza in oggetto anche ai leasing strumentali all’esercizio dell’impresa e, qualora il Cliente sia in possesso di una polizza leasing presso altri intermediari (polizza non in convenzione), dovrà richiedere al proprio assicuratore la modifica della scadenza del vincolo a favore della Banca.
Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.
Destinatari dell’iniziativa:
- Clienti Privati – mutui ipotecari e fondiari
- Clienti Imprese – mutui e finanziamenti a medio lungo termine (ipotecari, fondiari e chirografari), leasing
La domanda dovrà essere presentata preferibilmente entro il 31 marzo 2022 e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (22 aprile 2022), sottoscrivendo l’apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale). La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari, e dovrà essere corredata da un’autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.
Costi ed effetti della sospensione
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui/finanziamenti a medio lungo termine/leasing si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
Si specifica che sul debito residuo del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale secondo le modalità previste dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.
Nel caso di sospensione del pagamento dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento a medio lungo termine/leasing se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell’ammortamento riprenderà il rimborso delle rate composte di quota capitale e di quota interessi secondo il piano di ammortamento originario , con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati.
Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il Cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi, calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa, alle scadenze originariamente pattuite; al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario
In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del Cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.
Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre contattare la propria filiale.
Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione
A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate di un finanziamento riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione relativa al mutuo e una simulazione relativa all’ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.
Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell’intera rata
A seguito dell’avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell’ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore.
Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).
Al termine della sospensione il Cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario, con l’aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del Cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
Esempio con gli effetti della sospensione dell’intera rata per un mutuo a tasso fisso
Mutuo erogato a gennaio 2018
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,65%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.12.2021, dopo il pagamento della rata n. 44
Durata sospensione: 6 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 84.046,34 euro
Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni
Sospendendo il pagamento di sei rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 693,38 euro.
Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l’importo da aggiungere alle singole rate è pari a 11,56 euro al mese. La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di sei mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 693,38 euro.
L’esempio sopra riportato non considera eventuali precedenti sospensioni concesse dalla Banca.
Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale
A seguito dell’avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del mutuo. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.
Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso
Mutuo erogato a gennaio 2018
Importo mutuo: 100.000 euro
Tasso nominale annuo fisso: 1,65%
Durata: 20 anni
Numero rate da rimborsare: 240
Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro
Decorrenza sospensione: 01.12.2021, dopo il pagamento della rata n. 44
Durata sospensione: 6 mesi
Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 84.046,34 euro
Sospendendo il pagamento di sei rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 693,38 euro.
La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 115,56 euro. La sospensione comporta l’allungamento del piano di ammortamento di sei mesi, con un aumento dell’ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 693,38 euro.
L’esempio sopra riportato non considera eventuali precedenti sospensioni concesse dalla Banca.
Informativa Polizze Assicurative
Qualora avesse sottoscritto una polizza di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. abbinata al Finanziamento oggetto di sospensione e si fosse verificato uno degli eventi coperti dall’assicurazione (ad es. perdita impiego, invalidità totale permanente, decesso dell’assicurato), potrà denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa di riferimento ed ottenere la liquidazione di quanto previsto. La Parte Finanziata prende atto che - qualora in relazione al Finanziamento di cui in premessa sia stata stipulata una polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A e/o Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. a copertura di uno o più dei seguenti rischi: incendio, morte, invalidità permanente totale, inabilità totale temporanea, malattia grave, ricovero ospedaliero e disoccupazione - la modifica dei termini di rimborso del Finanziamento derivante dal presente atto di sospensione non comporta alcuna variazione delle condizioni.
L’operazione di sospensione, quindi, può determinare una minor copertura in termini di importi indennizzabili e/o di durata rispetto al piano di ammortamento del Finanziamento come modificato con il presente atto. Per il rischio incendio, in caso di prolungamento della durata del mutuo, la polizza di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. resta operante ma la sua durata non potrà superare complessivamente 18 mesi dalla scadenza originaria. Per le polizze sottoscritte con altre Compagnie di assicurazioni, rivolgersi alle Imprese assicurative di riferimento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ad una Filiale Intesa Sanpaolo.
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